67 e 56.  Due numeri di cui l’imprenditore non deve avere paura: il piano di risanamento6/6/2020 Il 67 e il 56, numeri rappresentativi di due articoli di differenti strumenti di legge, si propongono ora come due numeri importanti per la sopravvivenza dell’azienda e qui entrano in gioco la disciplina dell’originaria legge fallimentare e del recente codice della crisi, e le azioni che l’imprenditore con coraggio e senza timore deve porre in atto per curare l’azienda prima che sia troppo tardi. Nascita di un’azienda L’imprenditore e la sua azienda, un rapporto fra due soggetti di primo acchito differenti (il primo solo umano e la seconda definita come un istituto economico (Gino Zappa)), o meglio un complesso composto di beni e di mezzi gestiti dall'uomo. Questo rapporto, fin dalla costituzione della “sua” azienda rende l’imprenditore giustamente “egoista” nei confronti di questa pseudo-creatura, a cui ha pensato a volte lungamente prima, l’ha idealizzata, formalizzata, in fine costituita e fatta sviluppare molto spesso a sua immagine e somiglianza. L’azienda cresce, prima timidamente a piccoli passi incerti, poi via via con più vigore. L’imprenditore orgoglioso vorrebbe sempre di più per essa, la alimenta con il suo lavoro, con le notti insonni ed i fine settimana trascorsi con essa, con la sua passione. Qualcosa non va I risultati si realizzano ma, come per i figli biologici, a volte qualcosa nel tempo non funziona, il meccanismo si inceppa. Vari fattori entrano in gioco per cause endogene ed esogene. In particolare il ciclo del circolante, linfa vitale per il perdurare nel tempo dell’azienda rallenta, i rapporti con gli stakeholder rallentano, “il prodotto non rende”. L’imprenditore, credendo fermamente nella sua creatura immette nuove risorse interne od esterne, ma per motivi a volte anche incomprensibili, lo stato febbrile peggiora, e si preannuncia la crisi. I clienti rallentano o peggio bloccano i pagamenti adducendo molteplici giustificazioni, i fornitori prima silenziosi ora ritornano a farsi sentire chiedendo di liquidare il dovuto scaduto e le banche incominciano a dubitare dell’imprenditore. I professionisti incominciano a spiegare all'Imprenditore che così non può funzionare, paventano la parola “procedura”, e d’incanto si rompe l’atmosfera che prima faceva sì che l’imprenditore fosse visto da tutti come il bravo comandante del suo vascello, ora purtroppo fuori rotta e con le vele sgonfie, ed è crisi. Due numeri Il 67 e il 56, numeri rappresentativi di due articoli di differenti strumenti di legge, si propongono ora come due numeri importanti per la sopravvivenza dell’azienda e qui entrano in gioco la disciplina dell’originaria legge fallimentare e del recente codice della crisi, e le azioni che l’imprenditore con coraggio e senza timore deve porre in atto per curare l’azienda prima che sia troppo tardi. Incominciamo a notare che cambia, finalmente e sull'esperienza di altre legislazioni, la definizione di fallimento ora “liquidazione giudiziale”. La novità non è solo terminologica. Ora si vogliono rafforzare gli interventi nella fase di allerta (di cui abbiamo già discusso in un precedente post Riapertura “con giudizio” ma con altrettanta “lungimiranza”), per evitare che si degeneri nel default quando la situazione è ancora controllabile. Come riconoscimento per l’imprenditore che attiva tempestivamente l’allerta si applicheranno ora misure premiali (non punibilità per reati fallimentari, ridotte sanzioni sui debiti fiscali, e cosi via). Ma prima ancora di questo, in regime comunque di allerta può essere avviata una seria attività (non “procedura”) che permetta al comandante di riportare in porto il vascello, diminuendo i fragori dei marosi. Entrano quindi finalmente in discussione ora i nostri due numeri. Il 67 L’art. 67 della legge fallimentare, legge rimasta con l’originale Regio Decreto 16/03/1942 nr. 267, denominato ad una prima lettura poco chiaramente “Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie”. Tale articolo citava al terzo paragrafo lettera d), senza tuttavia entrare nei dettagli e lasciando aperti numerosi dubbi sull'effettiva forma e sostanza dell’oggetto in questione, in caso di un giudizio in sede fallimentare successivo, come non soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Si suggeriva quindi fortemente già in legge fallimentare l’indirizzo di utilizzo innanzitutto di strumenti economici, finanziari, di confronto con gli stakeholder per sanare prima del fallimento una grave ma non ancora esacerbata situazione di crisi. Questo però senza dare una precisa formulazione dell’oggetto. Il 56 Ed ecco finalmente l’art. 56 della Riforma della Crisi di Impresa. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), settantasette anni dalla formulazione della Legge Fallimentare. È stato qui definito un codice che oltre ad apportare interventi innovativi, ha unificato normative molto frammentate. Ciò in considerazione del principio fondamentale secondo cui le procedure concorsuali non sono più intese come meramente liquidatorie-sanzionatorie, ma come destinate al risanamento e al trasferimento a terzi dell'impresa, salvaguardando così anche i lavoratori e i creditori. Vengono qui meglio definiti diversi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, di maggior confidenza da parte del Legislatore mettendo in prima evidenza oltre, ovviamente, alla nuova procedura dell'allerta e composizione assistita della crisi il piano attestato di risanamento, prima di accordi più pesanti e onerosi di ristrutturazione del debito, la procedura da sovra indebitamento e il concordato preventivo anche in continuità. Il piano di risanamentoIn questo breve articolo del codice ora una chiara indicazione di come porre in opera questi piani attestati di risanamento, strumenti negoziali privatistici precedenti ad una crisi fallimentare e quindi non di procedura, che permettono la non pubblicizzazione e la riservatezza delle azioni e delle discussioni con i creditori:
Il piano di risanamento come piano industrialeParliamo quindi ora chiaramente di uno strumento più che conosciuto dall'imprenditore - il piano industriale, sicuramente un piano industriale particolare perché relativo non ad una gestione ordinaria di sviluppo aziendale orientato agli investitori ed ai finanziatori, ma estremamente più preciso per convincere i creditori del valore dell’azienda in crisi ed ottenere il loro benestare, oltre che per usufruire di tutti i benefici che la legge fallimentare concede ora all'imprenditore previdente che vuole e sa come salvare la sua azienda. Una serie precisa di documenti indicata dall’art. 39 dello stesso codice indica cosa fare e cosa presentare:
Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente che, grazie anche ai Principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal Consiglio dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili, deve poter certificare come rimuovere le cause della crisi superandola e rimettendo in rotta l’azienda. Come in ogni piano industriale ci saranno interventi operativi oppure interventi strategici. I primi quando la crisi dipende da fattori interni all'azienda, come la inadeguatezza del management, del controllo finanziario e della gestione della liquidità, al fine di ottenere il riequilibrio economico-finanziario. I secondi, invece, sono necessari quando la crisi è causata da fattori esterni ascrivibili, ad esempio, alla diminuzione della domanda in ragione della maturità del prodotto, all'attività dei concorrenti, nonché a eventi di natura straordinaria come calamità naturali o accadimenti con forte impatto sull'attività delle aziende e sull'intera economia. E ancora come in ogni piano industriale si discute quindi di come valorizzare il cuore dell’azienda, il core business, mantenendo le attività produttive e dismettendo quelle dannose. L’apporto di Sigma Experience Senza addentrarsi oltre in tutte le caratteristiche e peculiarità civilistiche, legali, commerciali, fiscali alcune sicuramente ancora da chiarire ulteriormente da parte del Legislatore, che permettono di realizzare un piano capace di indicare una via futura per l’azienda e soprattutto di avere come testimoni sicuri e confidenti proprio i creditori dell’imprenditore, il Team di Sigma Experience si propone qui oltre che per attuare preventivamente un efficiente sistema di warning, come esperto nella formulazione dei piani di risanamento, laddove purtroppo si rendano necessari, grazie al profonda esperienza accumulata negli anni nelle aziende ed al fianco degli imprenditori. Autore
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