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Riapertura “con giudizio” ma con altrettanta “lungimiranza”

6/5/2020

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crisi d'impresa ripresa
Si prospetta per tutti una pesante riapertura delle attività imprenditoriali mai sperimentata nel passato, sia per chi ha chiuso e riapre di nuovo i battenti della propria azienda, sia per chi ha continuato negli ultimi mesi con il timore per la salute del proprio Personale e della propria filiera come primo pensiero.

Oltre la crisi d’impresa insieme all'imprenditore per la ripresa

Si ricomincia con tanta volontà e voglia di ripresa, ma il primo pensiero va al timore di cadere a breve, o peggio, di essere già in crisi d’impresa. Ripercorriamo brevemente quindi i punti fondamentali della nuova normativa, che, sia pur prorogata, deve essere presa fin d’ora in considerazione per non rischiare di perdere un patrimonio di lavoro e intelletto che fa grande in particolare la PMI italiana.

Il nuovo codice della crisi d’impresa

L’entrata in vigore della nuova normativa sulla crisi d’impresa, prevista inizialmente per il 15 agosto 2020, è stata prorogata di 6 mesi al 15 febbraio 2021 a causa della crisi sanitaria generata dal Covid-19.

L’introduzione del nuovo codice della crisi ha l’obiettivo di introdurre pratiche di anticipazione e prevenzione delle crisi con meccanismi di allerta interna ed esterna.
 
Non si parla più di “fallimento”, si parla ora di “crisi”, di “insolvenza” come già avviene in altri paesi, situazione comunque che se non risolta purtroppo può portare fino alla “liquidazione giudiziale. Quindi prevenire ulteriori perdite e gestire il resto del patrimonio quando necessario, non più attribuire all‘ imprenditore l’“onta del fallimento”, dovuto anche a fattori esogeni e non alla mala gestione.

Il nuovo assetto aziendale richiesto

Si richiedono maggiori responsabilità e obblighi per gli imprenditori, ai quali è innanzitutto richiesto di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.

Il Codice civile definisce per assetto organizzativo “il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità”. Mentre l’assetto amministrativo “identifica le procedure dirette a garantire l’ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano”.

Infine, l’assetto contabile riguarda il “sistema di rilevazione dei fatti di gestione” Secondo il nuovo articolo 2086, gli assetti dovranno essere modulati in relazione alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
​
La valutazione della continuità aziendale deve essere orientata al “l’esercizio in corso o, quando la durata residua al momento della valutazione è inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi”. Il vero imprenditore sa che questo periodo non è comunque sufficiente, lo sviluppo della sua azienda è orientato a sviluppare il patrimonio per le sue future generazioni, non per il breve periodo.

Quali strumenti e metodi vengono ora proposti e richiesti

In concreto, le società dovranno disporre di strumenti operativi per leggere tempestivamente i segnali di minaccia alla continuità aziendale.
​
Business plan, budget annuali, piani finanziari, forecast annuali e infrannuali e reporting sui piani strategici, industriali e finanziari, un adeguato controllo di gestione operativa e finanziaria. Tutti questi strumenti devono diventare know-how dell’imprenditore.

Il Revisore, una figura di controllo a fianco del piccolo imprenditore

L’ulteriore obbligo di domina del revisore è attribuito alle Srl che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei parametri indicati nell'articolo 2477 del Codice civile:
  • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale maggiore di 2 milioni
  • ricavi maggiori di 2 milioni
  • numero medio di dipendenti attivi durante l’esercizio maggiore di 20 unità

​La data entro la quale adempiere è quella dell’approvazione del bilancio, quindi i due esercizi da considerare per i parametri saranno 2018 e 2019, mentre il 2020 sarà il primo bilancio sottoposto a revisione obbligatoria.

Un sistema complesso di segnalazioni della crisi d’impresa

Gli obblighi di segnalazione riguardano due categorie di soggetti:
  • Per l’allerta interna (area soft limit), gli organi di controllo societari, i revisori contabili e le società di revisione.
  • ​Per l’allerta esterna (are hard limit), i “creditori pubblici qualificati”, riconosciuti nell'Agenzia delle Entrate, Inps e agente della Riscossione.

Dichiarare la crisi per risolverla

La procedura di composizione della crisi è guidata da un collegio di tre esperti nominati dall'OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa).

​Gli Organismi di composizione della crisi, costituiti presso ciascuna Camera di Commercio, hanno il compito di ricevere le segnalazioni sui fondati indizi delle crisi dell’impresa e gestire la situazione di crisi cercando di risolvere lo squilibrio finanziario rapidamente. La durata dell’allerta sarà di 3-6 mesi, durante i quali si dovrà cercare un accordo con i propri creditori. Dove questo non sia raggiunto e sussista lo stato di crisi, l’OCRI invita l’impresa a seguire una delle procedure di insolvenza tradizionali. Solo in alcuni casi particolari, l’OCRI potrà fare segnalazione al Pubblico Ministero.

Il monitoraggio attraverso un sistema di indici della crisi

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili impone un doppio livello di controllo:
  • il primo  riguarda i due principali indicatori previsti dall'articolo 13.1 del codice della crisi: il Patrimonio netto e il DSCR.
  • il secondo livello con cinque indici ulteriori.

Il primo livello di controllo riguarda due ambiti. Azioni sul patrimonio Netto: se, sottratti eventuali dividendi non ancora contabilizzati e senza tenere conto della Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, è sotto il limite legale o addirittura negativo a causa delle perdite di esercizio, la continuità aziendale è ovviamente a forte rischio.

Situazione recuperabile teoricamente con una ricapitalizzazione che ricostituisca il patrimonio al minimo legale per ottemperare ai fini segnaletici. Soluzione temporanea che non assicura però il proseguimento dell’attività se il malessere della crisi è insita in azienda. Per le start-up con meno di due anni è inoltre l’unico indicatore richiesto.
 
Un “nuovo” indice per la programmazione dei mezzi finanziari ora richiesto è il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a sei mesi, ovvero la capacità dell’azienda di ripagare i debiti nell'arco dei successivi sei mesi rapportando le entrate previste con i debiti da risarcire nel medesimo intervallo temporale.

Il DSCR è costruito mettendo a confronto le disponibilità liquide previste per i successivi sei mesi e i debiti che necessitano di essere ripagati nel medesimo arco temporale, con un rapporto inferiore a 1 l’azienda non ha mezzi sufficienti per ripagare i debiti. Indice significativo il DSCR in particolare per le start-up e le pmi innovative, laddove primario obiettivo è la possibilità di reperire fondi per il futuro.

Certo che il Patrimonio Netto è un chiaro dato di bilancio, il DSCR è basato su dati prospettici a volte non affidabili perché basati non solo su un sistema contabile certificato, ma piuttosto sulle previsioni dell’Imprenditore.
​
Il secondo livello di controllo viene formalizzato con cinque ulteriori indici da considerare in caso il primo livello di controllo non dia risposte soddisfacenti. Hanno la funzione di valutare la capacità dell’azienda di far fronte alle diverse forme di debiti di capire quale sia il volume di debito generato per finanziare il livello di attività attuale. Con soglie differenti a seconda del settore di attività, è considerato segnale di allerta solo il superamento congiunto di tutti.

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

Rappresenta il rapporto fra oneri finanziari e fatturato, che calcola il peso di interessi e altri oneri finanziari sul volume complessivo delle entrate per beni venduti o servizi erogati. 

Indice di adeguatezza patrimoniale

 È il rapporto tra patrimonio netto e debiti totali, che misura la capacità dell’azienda di ripagare i debiti grazie solo al capitale proprio.

Indice di ritorno liquido all'attivo

Indicato come rapporto tra cash flow e attivo dello stato patrimoniale, che valuta la redditività dell’azienda e la relativa capacità di produrre flussi di cassa.

Indice di liquidità

Rappresenta il rapporto tra attività e passività a breve termine, indica la capacità dell’azienda a fare fronte ai debiti più prossimi.

Indice di indebitamento previdenziale e tributario

Indica il rapporto fra indebitamento previdenziale e tributario sull'attivo di bilancio, che valuta la proporzione il peso dei debiti contratti presso enti pubblici e previdenziali rispetto alle attività dell’azienda.

“Lungimiranza”. Oltre la crisi d’impresa

Si conclude qui il breve percorso attraverso gli strumenti di allerta veloce prescritti dal nuovo codice della crisi d’impresa e ritorniamo ora alla nostra introduzione.

L’imprenditore si trova di fronte a enormi problemi riguardanti l’adeguatezza delle azioni per la sicurezza del proprio Personale e della filiera in contatto con la sua azienda, il ciclo produttivo, la rete commerciale e la clientela, i rapporti con i fornitori. Dopo la moratoria imposta dal Governo, il sistema creditizio sarà sicuramente di supporto alla ripresa, ma a tempo debito il periodo in bonus sull'indebitamento verrà meno e riprenderanno maggiori criticità economiche e finanziarie.

È già il momento di intervenire, con una trasparente valutazione dello stato dell’azienda.
​
Per questo motivo Sigma Experience vuole essere a fianco dell’Imprenditore, aiutandolo a concentrarsi sul core business aziendale, avendo al fianco un Partner che ha l’obiettivo di proporre soluzioni adeguate, rapportate alla dimensione e alle necessità aziendali, in un’ottica non di mera salvaguardia ma di sviluppo. 

Autori

Mauro G. Premi,
​Partner di Sigma Experience

​Federico Cavazza

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